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Cos'è il Ticket sanitario e quando si paga?
Le vigenti disposizioni di legge prevedono che tutti i cittadini italiani e gli stranieri regolari non esenti, siano tenuti a partecipare alla spesa per le prestazioni sanitarie specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'acquisto di certi medicinali versando una quota per usufruire delle stesse (ticket).
Il versamento del ticket deve generalmente essere effettuato prima di poter accedere alle prestazioni richieste a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Per maggiori approfondimenti puoi accedere al sito della Regione Piemonte

Qui di seguito sono riportate le principali disposizioni inerenti le esenzioni dal pagamento del ticket suddivise per categoria.

 

Esenzioni per patologia

Le visite e gli accertamenti diagnostici prevedono il pagamento di un ticket. Ciascuna ricetta può contenere fino a 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Fanno eccezione le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione, per le quali ciascuna ricetta può contenere fino a 3 tipologie di prestazioni terapeutiche.

Chi è esente?

Sono esenti dal pagamento del ticket di tutte le visite specialistiche e gli esami diagnostici:

  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V;
  • invalidi civili e invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
  • invalidi civili con indennità di accompagnamento;
  • ciechi e sordomuti;
  • ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ;
  • vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.


Hanno diritto all'esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia invalidante le seguenti categorie:

  • i cittadini affetti dalle forme morbose croniche o invalidanti previste dal decreto ministeriale n. 329/1999 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti…" e successive variazioni e integrazioni, sono esentati dal pagamento del ticket secondo le modalità previste dallo stesso decreto;
  • i cittadini affetti da malattie rare
  • invalidi di guerra e per servizio appartenenti alle categorie dalla VI alla VIII;
  • invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi;
  • coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.

La Regione Piemonte, per garantire la piena tutela anche a quelle persone che hanno patologie rare non considerate a livello nazionale (le più rare di tutte e pertanto quelle che per la loro stessa natura mettono in maggiore difficoltà i malati), con delibera di Giunta n. 38-15326 del 12 aprile 2005 ha integrato l'elenco delle patologie rare con patologie non considerate dalla normativa nazionale.


Esenzioni per gravidanza

Sono escluse dalla partecipazione al costo sanitario, le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità indicate dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, nei limiti dallo stesso indicati.

 

Screening oncologico

La Regione Piemonte garantisce la gratuità degli esami di screening (paptest, mammografia e screening del colon retto) effettuati all'interno del programma "Prevenzione Serena"

 

COME USUFRUIRE DELL'ESENZIONE

L'esenzione dal ticket di qualsiasi natura è attestata dal medico sulla prescrizione, in base o al certificato rilasciato dal Distretto di residenza o agli elenchi resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'esenzione deve essere registrata sul proprio profilo. Per informazioni rivolgersi presso gli sportelli Scelta e Revoca del Distretto di appartenenza

 

Esenzioni per reddito

Sono esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche:

  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito lordo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (Codice E01);
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e aumentato di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E02);
  • Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico (Codice E03);
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e aumentato di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Codice E04);

Note

  • Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
  • Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).
  • Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
  • Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito riferito all'anno precedente.
  • Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

COME USUFRUIRE DELL'ESENZIONE

L'esenzione dal ticket è attestata dal medico sulla prescrizione, in base o al certificato rilasciato dal Distretto di residenza o agli elenchi resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

 

Per ricevere informazioni sulle esenzioni da reddito / recupero crediti è attivo il numero verde 800 011 311. Maggiori informazioni

Leggi anche:

Rinnovo delle esenzioni del ticket per reddito: la giunta regionale proroga la scadenza

Prorogate al 29 ottobre 2020 le esenzioni E02 in scadenza il 30/06/2020

 

 

Esenzioni per la spesa farmaceutica

 Dal 1° gennaio 2008, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 51-7754 del 10 dicembre 2007, l'esenzione per reddito dal ticket regionale è stata estesa ai cittadini residenti, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a € 36.151,98. Il reddito complessivo viene calcolato secondo quanto già previsto dalla normativa nazionale per le esenzioni dalle prestazioni diagnostiche e specialistiche.

Tali requisiti sono tuttora in vigore.

Dal 1° gennaio 2012 sono state introdotte solo alcune modifiche nel sistema di certificazione.
Infatti, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 16-3096 del 12 dicembre 2011, il codice E11 viene sostituito dai codici di esenzione già in vigore per la specialistica ambulatoriale (E01, E02, E03, E04), a seconda della fascia di appartenenza dell’avente diritto. Viene inoltre inserito un nuovo codice E05 per quella fascia di popolazione che ha diritto all’esenzione per reddito dal ticket sui farmaci ma non a quella sulle visite specialistiche. Il codice E05 viene attribuito ai residenti in Piemonte di età superiore ai 6 anni e inferiore a 65 anni, facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,68 euro.