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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE S.C. VETERINARIO - AREA C

Autorizzazioni per la detenzione, l'allevamento o il commercio di animali esotici

In Regione Piemonte la detenzione, l'allevamento, il commercio di animali esotici è normato dalla Legge Regionale n. 6 del 18/02/2010 e dal relativo Regolamento approvato con DPGR n. 11/R del 28/11/2012.

Premessa

Ai fini della Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2010 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 11/R del 28/11/2012, si intendono per animali esotici le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica.In particolare il Regolamento precisa che devono considerarsi animali esotici le specie esotiche indicate in apposito elenco aggiornato dalla Commissione Regionale e appartenenti alle seguenti classi:

1) mammiferi: tutte le specie;

2) uccelli: specie comprese nell’allegato A del Regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;

3) rettili: tutte le specie comprese nell’allegato A del Regolamento CE 338/97.

Inoltre lo stesso Regolamento definisce:

b) detenzione di animali esotici: il possesso di specie, di cui alla lettera a), non a fini di riproduzione, allevamento e/o commercio;

c) attività di allevamento di animali esotici: la riproduzione continuativa nel tempo dei soggetti, di cui alla lettera a), sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo. La riproduzione dei suddetti animali, in condizioni diverse da quelle descritte, rientra nella definizione di detenzione di cui alla lettera b);

d) attività di commercio di animali esotici: ogni forma di transazione commerciale a fini di lucro

presso impianti appositamente autorizzati.

Procedura amministrativa (Autorizzazioni)

 

E' previsto l'obbligo di munirsi di autorizzazione per quattro diverse situazioni:

DETENZIONE

I detentori di animali esotici presentano domanda (Allegato 3.1) al Servizio Veterinario dell’azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio entro otto giorni dalla detenzione; il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo di verifica, previo pagamento dei diritti veterinari (tariffa C8 € 50,00). Nel corso del sopralluogo il medico veterinario dell'ASL verifica le condizioni di detenzione, nonché il possesso, per il proprietario, di adeguate conoscenze etologiche e di pratiche di allevamento necessarie ad una corretta detenzione delle diverse specie animali. Successivamente l'ASL inoltra l’intero fascicolo (domanda e parere veterinario) al Comune in cui si intendono detenere le specie interessate per il rilascio, da parte del Sindaco, entro 60 giorni, dell’autorizzazione.

ALLEVAMENTO NON A FINI COMMERCIALI

I proprietari degli impianti presentano domanda (Allegato 3.2) al Servizio Veterinario dell’azienda sanitaria locale (ASL) con le modalità previste per i detentori. La domanda di autorizzazione deve essere inoltre, corredata di:

a) planimetria della sede;

b) descrizione delle strutture di detenzione;

c) attestato di idoneità conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all’articolo 9 della L.R. 6/2010;

d) attestazione del pagamento dei diritti veterinari (tariffa C8 € 50,00).

Acquisita la documentazione, il Servizio Veterinario effettua un sopralluogo di verifica ed inoltra l’intero fascicolo (domanda e parere veterinario) al Comune sede dell’allevamento per il rilascio, da parte del Sindaco, entro 60 giorni, dell’autorizzazione.

ALLEVAMENTO AI FINI DEL COMMERCIO

I soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione (Allegato 3.3) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune sede dell’impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista, alla Commissione Regionale per il rilascio, entro centoventi giorni, del preventivo nulla-osta. Il parere della Commissione viene inoltrato al Sindaco (tramite SUAP), che rilascia l’autorizzazione e la trasmette all’ASL per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

La domanda di cui sopra è corredata di:

a) planimetria della sede;

b) descrizione delle strutture di detenzione;

c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all’articolo 9 della L.R. 6/2010.

ATTIVITA' DI COMMERCIO

I soggetti titolari presentano domanda di autorizzazione (Allegato 3.3) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune sede dell’impianto, che la inoltra, corredata della documentazione prevista, alla Commissione Regionale per il rilascio, entro centoventi giorni, del preventivo nulla-osta. Il parere della Commissione viene inoltrato al Sindaco (tramite SUAP), che rilascia l’autorizzazione e la trasmette all’ASL per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.

La domanda deve essere corredata di:

a) planimetria della sede;

b) descrizione delle strutture di detenzione;

c) attestato di idoneità, conseguito al termine dei corsi di formazione di cui all’articolo 9 della L.R. 6/2010.

 

Vigilanza Veterinaria

Si invitano gli acquirenti di animali esotici ad acquistare gli animali presso rivenditori autorizzati e comunque a richiedere sempre un certificato di provenienza o altra documentazione di accompagnamento (compresi gli scontrini fiscali) o certificato CITES qualora previsto. La documentazione deve essere conservata per tutta la vita dell'animale;

Il detentore è tenuto a segnalare al Servizio Veterinario eventuali decessi, nascite, cessioni definitive degli animali nonché cambi di residenza del titolare dell'autorizzazione.

Gli animali esotici detenuti a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall'ASL competente per territorio. Sono fatte salve tutte le disposizioni inerenti la vigilanza sulla legale detenzione delle specie esotiche, di competenza del Corpo Forestale dello Stato.

La vigilanza veterinaria assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto delle esigenze di carattere igienico-sanitario e strutturale, di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività e di salvaguardia dell'incolumità delle persone secondo i requisiti indicati dal Regolamento

Il detentore é inoltre invitato a contattare il  Corpo Forestale dello Stato per regolarizzare la detenzione delle specie soggette a Cites.

Sanzioni

Le violazioni alla Legge Regionale 18 febbraio 2010 n. 6 comportano l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 21 (ad esempio la detenzione di animali esotici da parte di privati senza la prevista autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 6000).

Modulistica

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Domanda per la detenzione di animali esotici

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Domanda per Allevamento non commerciale di animali esotici

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Domanda per Allevamento commerciale e per il commercio di animali esotici

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