L'Albo pretorio è la bacheca dove vengono pubblicati gli atti per i quali la legge impone la loro pubblicazione come condizione per acquistare efficacia e quindi produrre gli effetti previsti. L’attività dell’albo pretorio consiste nella pubblicazione delle categorie di atti quali:
Approfondimenti normativi:
L’articolo 32 della legge 69/2009 recita:
A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° luglio 2010 n.d.r.) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il legislatore aggiunge, comma 2, che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2010 (termine prorogato al 1° luglio 2010 n.d.r.), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
La pubblicità legale va online. Dal 1° luglio 2010 (proroga concessa con il decreto Milleproroghe D.L. 30/12/2009 n. 194) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale si intendono assolti infatti con la pubblicazione nei propri siti istituzionali.
Il testo della legge 69/09 è consultabile interamente accedendo al sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione