Centralino
Accessibilità
A+
A-

Anche quest’anno, la Regione Piemonte ha prorogato al 31 marzo 2020 la validità le attestazioni di esenzione per reddito, già rilasciate dalle Aziende Sanitarie Locali.

Le esenzioni sono automaticamente rinnovate ed aggiornate a sistema.

 

 

FAQ (frequently asked questions)

Alla scadenza è necessario recarsi agli Sportelli scelta e revoca?

Non è necessario che un utente, il cui reddito nell’anno precedente sia stato nei limiti di usufruibilità dell’esenzione, accorra agli sportelli per il rinnovo. Il Sistema TS del Ministero provvede automaticamente all’aggiornamento in rete.

 

La certificazione cartacea mi viene inviata a casa?

No, per ottenere la certificazione cartacea di esenzione è necessario recarsi presso gli sportelli.

 

Se mi devo recare fuori Regione per una visita urgente, come mi posso comportare?

Chi si trovasse nella necessità ed urgenza di ottenere immediatamente il rilascio della certificazione cartacea per recarsi a visita fuori Regione o per prescrizioni da parte di specialisti non collegati automaticamente al sistema on line, potrà recarsi a partire dal 1 aprile presso gli sportelli Scelta e Revoca aziendali  dove verrà potenziato il servizio di apertura all’utenza.

 

In particolar modo, presso gli sportelli di Vercelli, dove si registra la maggior affluenza, dalle ore 7.30 verranno erogati i numeri fino ad un massimo di 150 giornalieri. Gli utenti verranno ricevuti presso gli sportelli n. 1, 2, 3 in base all’ordine del biglietto erogato a partire dalle ore 8 e fino ad esaurimento dei 150.

 

Quali sono i codici di esenzione ed i tetti di reddito per ciascuno?

E01: cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito lordo complessivo non superiore a euro 36.151,98 (il minore al compimento del sesto anno non potrà più usufruire di tale esenzione);

E03: titolari di pensione o assegno sociale e loro familiari a carico;

E04: titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico;

E05: compartecipazione alla spesa farmaceutica: residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età con reddito lordo familiare inferiore a 36.151,98 euro.

 

Come mi devo comportare se sono in possesso di esenzione E02?

I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02,ovvero il disoccupato, iscritto al Centro per l’Impiego - non in cerca di un primo lavoro - e suoi familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico), dovranno recarsi alla propria Asl di riferimento per l’eventuale rinnovo del certificato. Considerata pertanto l’estrema variabilità della condizione, la proroga non è automatica.

 

Chi è responsabile delle certificazioni di reddito?

Occorre ricordare e ribadire che l’assistito è sempre responsabile dell’eventuale utilizzo dell’attestazione di esenzione. E’ pertanto necessario verificare se si siano modificate le proprie condizioni reddituali o di stato civile che determinino la perdita del diritto, pena l’applicazione delle sanzioni previste in merito dalla legge[1].

 

Cosa devo fare se sono cambiate le mie condizioni reddituali?

E’ responsabilità dell’assistito comunicare tempestivamente alla ASL la perdita del diritto di esenzione pena l’applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito.

 

Su che base viene calcolato il reddito?

Il riferimento al reddito familiare è quello lordo complessivo dell’anno precedente.

 

Qual è la data cui fare fede per l’attestazione di esenzione?

La data di riferimento per l’attestazione di esenzione è quella apposta sulla ricetta al momento della prescrizione.


[1] Art. 75 del DPR 445/2000