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Conoscere i propri diritti è fondamentale per affrontare la gravidanza e successivamente la maternità con serenità e per poter accedere alle forme di tutela previste dalla legge.
I contenuti di questa sezione sono un contributo alla conoscenza dei diritti che tutelano la madre e il padre nel loro essere genitori e nella loro necessità di conciliare la vita familiare con quella lavorativa.
Esistono leggi nazionali e regionali che tutelano la maternità e garantiscono il diritto del bambino ad una adeguata assistenza; tutte derivano dal riconoscimento che il neonato, soprattutto nei primi mesi, ha bisogno di un rapporto “speciale” con l’adulto che si prende cura di lui.  La mente del bambino cresce grazie a questo rapporto. Questi diritti sono garantiti da una società che ne riconosca e condivida il valore e che presti la massima attenzione all’ambiente in cui cresceranno i nuovi bambini.

Contenuti della sezione:
Il Percorso Nascita e la collettività

I primi documenti del bambino

Provvedimenti regionali a favore della famiglia

Opportunità per la conciliazione vita-lavoro

Recapiti delle Aziende Sanitarie Regionali

 

 

Il percorso nascita e la collettività

Al termine del percorso assistenziale, nella speranza che tutto si sia svolto nel modo più soddisfacente per mamma e bambino, si vogliono condividere alcune considerazioni sul valore sociale di una assistenza adeguata lungo tutto il Percorso Nascita e lungo il Percorso Crescita del bambino.

Il percorso è interamente gratuito, ma questo non significa che non abbia un costo. Per ogni gravidanza/parto avvenuto in ospedale si genera un costo (comprensivo di valore degli esami, dei corsi di accompagnamento alla nascita, della degenza ospedaliera, dell’assistenza in puerperio) finanziato dal Servizio Sanitario Regionale, ma in ultima analisi esso è sostenuto da tutta la collettività attraverso le tasse che ogni cittadino paga allo Stato/Regione.
La consapevolezza dell’importanza del contributo di ognuno alla salute di tutti e, nello specifico, alla salute della nuova generazione di cittadini rende da una parte orgogliosi del sistema in cui si vive e dall’altra maggiormente responsabili verso un uso appropriato delle risorse messe a disposizione.
La salute non è solo un diritto della singola persona ma dell’intera collettività: la salute di ognuno è interesse di tutti.

Per l’intera collettività, e non solo per i genitori, le azioni di promozione della salute e di prevenzione per il singolo bambino a partire proprio dai primi tre anni di vita sono quelle che danno i migliori risultati in termini di salute e di benessere del bambino/a e del futuro adulto/a.

L’altro valore sociale a cui si vuol fare riferimento è quello della salvaguardia dell’ambiente, in particolare per le nuove e future generazioni:

• l’uso delle tecniche diagnostiche sofisticate, limitatamente alle indicazioni appropriate per ciascun esame, così come l’uso dei prodotti per la prima infanzia, senza cedere alle lusinghe delle pubblicità commerciali, permette un risparmio energetico oltre che un risparmio economico per la famiglia;
• l’allattamento al seno, oltre tutti i vantaggi per il singolo bambino, comporta un risparmio ecologico in termini di meno mucche sfruttate per la produzione di latte “artificiale”, quindi meno allevamenti, meno pesticidi, meno diserbanti; minor spreco di imballaggi di carta, plastica,vetro; meno rifiuti solidi; minor consumo di energia per la produzione industriale del latte artificiale;
• l’uso di pannolini ecologici riduce la quantità di rifiuti da smaltire e riduce l’enorme quantità di acqua necessaria per la fabbricazione dei pannolini usa e getta;
• lo scambiare con altri genitori quei supporti necessari per il bambino, che si usano solo per tempi limitati (ad es. seggiolino per auto, passeggino, abitini, ecc), consente di ridurre il consumo di energia per la produzione e la distribuzione dei prodotti per la primissima infanzia.

La salute del bambino, nel senso più ampio del termine salute (fisica, psichica, relazionale, ambientale) dipenderà anche dal mondo in cui lo si farà crescere, per cui val la pena di:

• non sprecare acqua, energia, cibo
• proteggere l’ambiente intorno a noi, in casa e fuori
• promuovere una alimentazione sana che, a partire dallo svezzamento, proponga una ampia varietà di cibi di stagione che contribuiscano a stimolare lo sviluppo del gusto del bambino
• privilegiare la mobilità a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici
• privilegiare i beni prodotti nel rispetto dei diritti umani
• sostenere il diritto all’educazione, alla salute e ad un ambiente vivibile per i bambini che ne sono esclusi
• promuovere la conoscenza tra bambini e ragazzi di diverse nazionalità
• educare a relazioni basate sulla comunicazione e la non violenza.

 

 

I primi documenti del bambino

Attestazione di nascita

L’Attestazione di nascita è il documento rilasciato dall’operatore che ha assistito al parto che attesta di aver assistito a quella nascita indicando il cognome e nome della madre, il sesso del neonato, l’ora e il luogo del parto. Il documento è trasmesso direttamente dal reparto alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale.
L’Attestazione di nascita è indispensabile per procedere alla Dichiarazione di nascita con cui il nuovo nato viene iscritto nel registro comunale dello stato civile.

 

Dichiarazione di nascita

La Dichiarazione di nascita deve essere fatta obbligatoriamente entro 10 giorni dalla nascita. Essa informa lo Stato italiano della presenza di un nuovo cittadino, identificato con nome , cognome, data e ora di nascita e Comune dove è nato, che da quel momento gode di tutti i diritti del cittadino italiano minorenne.
Per facilitare le procedure la Dichiarazione di nascita può essere fatta presso uno dei seguenti uffici portando l’Attestazione di nascita:
• presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale in cui è avvenuto il parto, entro 3 giorni dalla nascita, in questo caso l’Attestazione di nascita viene trasmessa direttamente dal reparto alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale
• oppure presso l’Anagrafe del Comune dove è avvenuta la nascita, entro 10 giorni dalla nascita, in questo caso sarà il genitore a portare l’Attestazione di nascita che gli verrà consegnata alla dimissione dall’Ospedale

 

Riconoscimento

Il riconoscimento è la dichiarazione che uno o entrambi i genitori fanno davanti all’autorità civile per confermare che il nuovo nato è figlio loro.
Con tale atto si stabilisce il legame giuridico di filiazione con cui i genitori assumono di fronte allo Stato i doveri specifici dei genitori rispetto ai figli.
Il bambino può essere riconosciuto da entrambi i genitori, o dalla sola madre o dal solo padre.
La procedura di riconoscimento può avvenire:
• contemporaneamente alla dichiarazione di nascita (in genere è così per le coppie sposate)
• in corso di gravidanza (= pre-riconscimento da effettuare durante la gravidanza presso il Comune di residenza)
• in tempi successivi per i genitori di meno di 16 anni o per situazioni di riconoscimento disgiunto da parte dei genitori.

La procedura varia a seconda delle seguenti situazioni:
1. Coppia sposata: è sufficiente la presenza di un genitore munito di un documento di identità di entrambi i genitori.
2. Coppia di fatto: è necessaria la presenza di entrambi i genitori muniti di un documento di identità.
Nel caso sia stato fatto il pre-riconoscimento il bambino potrà essere denunciato da un solo genitore presentando i documenti del pre-riconoscimento
3. Madre sola: è necessaria la presenza della madre con documento di identità. Anche la madre sola può avvalersi del diritto di pre-riconoscimento.
Se il genitore che riconosce o entrambi i genitori hanno meno di 16 anni deve intervenire un tutore.
4. Madre con età inferiore a 16 anni e padre che ha compiuto i 16 anni di età: se il padre intende riconoscere il bambino, il neonato può essere riconosciuto inizialmente solo dal papà e successivamente anche dalla madre al compimento dei 16 anni.
5. Madre e padre con età inferiore ai 16 anni: sino al compimento del 16 anno di età il riconoscimento non può essere effettuato direttamente dai genitori. Occorre in questo caso richiedere l’assistenza del Servizio sociale per l’avvio delle procedure necessarie all’affidamento temporaneo del neonato così come definito dalla Legge.
Il Tribunale per i Minorenni, su richiesta della madre o decidendo per conto proprio (“d’ufficio” dice la Legge) può rinviare la procedura di adattabilità fino al compimento del sedicesimo anno della madre.
La Legge prevede infatti che la procedura possa essere mantenuta in sospeso se la madre rimane vicina al bimbo e continua ad assisterlo (eventualmente con l’aiuto dei parenti ed in particolare dei genitori).
Nel frattempo il bambino resterà affidato al genitore della madre o, se fosse necessario ad altri.
Il cognome del bambino resta per questo periodo quello dato dallo Stato Civile. Quando la madre avrà compiuto 16 anni potrà riconoscerlo immediatamente o chiedere al Tribunale di tenere ancora sospesa la decisione (per non più di 2 mesi).

6. Per le donne che intendono avvalersi del diritto di non riconoscere il neonato: la Legge italiana permette alla donna di scegliere di riconoscere o no il proprio nato e di farlo liberamente garantendo alla donna la riservatezza sulla sua identità (nome,cognome e indirizzo saranno tenuti segreti) e le ragioni del non riconoscimento saranno conosciute solo dagli operatori e dai magistrati per i minorenni.
Se la donna non lo riconosce nei 10 giorni dalla nascita e se non c’è riconoscimento nemmeno da parte del padre il Tribunale per i minorenni competente per il luogo di nascita aprirà una pratica di adottabilità del bambino cui darà un cognome inventato e in breve tempo massimo due mesi il bambino sarà affidato ad una coppia giudicata idonea all’adozione e sarà dichiarato adottabile. Dopo un anno di affidamento pre-adottivo, se tutto è andato bene, verrà adottato da questa coppia, diventandone a tutti gli effetti figlio.
La donna che non abbia ancora deciso se riconoscere o no, può chiedere al Tribunale per i Minorenni, per mezzo degli operatori che la seguono e senza mettere la sua firma né far sapere come si chiama, di poter avere ancora un po’ di tempo per la decisione definitiva. Il Tribunale, se accoglie questa richiesta, può fissare un periodo non superiore a due mesi perché la donna possa decidere senza che il bambino venga, nel frattempo, dichiarato adottabile. E’ indispensabile però che in quel periodo la donna mantenga rapporti con il bambino: deve andarlo a trovare, senza alcuna autorizzazione aggiuntiva (nella sistemazione che è stata trovata per lui), gli deve stare vicino (la Legge dice “assistere”). Possono intervenire se ci sono e se vogliono farlo, anche degli altri parenti del bambino, autorizzati dal Tribunale.
Trascorso il periodo fissato il Tribunale deciderà se dichiarare adottabile il bambino (in questo caso la donna non potrà più avere alcun rapporto con lui).
Se, invece, il Tribunale giudica che nel periodo di sospensione della procedura la donna ha “assistito” il bambino e se ne è occupata bene, può affidare il bambino alla mamma o ad un altro parente o, temporaneamente ad un’altra famiglia senza però la possibilità che sia adottato.


7. Madre/genitori stranieri extra comunitari regolarmente residenti: possono riconoscere il neonato con le stesse procedure descritte nei punti precedenti dal 1 al 5. Una volta effettuato il riconoscimento è necessario recarsi alla propria Ambasciata per effettuare l’iscrizione del neonato presentando i seguenti documenti:

• Denuncia di nascita rilasciata dall’anagrafe
• Passaporto
• Permesso di soggiorno

8. Madre/genitori stranieri extracomunitari non regolarmente residenti: è possibile riconoscere il neonato con le stesse procedure descritte nei punti precedenti (dall’1 al 5) presentandosi all’ufficio con 2 testimoni e con il passaporto di entrambi i genitori, nel caso di coppia sposata o di coppia di fatto o della madre, nel caso di donna sola. Una volta effettuato il riconoscimento è necessario recarsi alla propria ambasciata per effettuare l’iscrizione del neonato presentando i seguenti documenti:
 
• Denuncia di nascita rilasciata dall’anagrafe
• Passaporto

9. Madre/genitori extracomunitari stranieri privi di documenti d’identità: è consigliato già durante la gravidanza:
  • rivolgersi ai centri ISI per il rilascio del documento STP che da diritto all’assistenza sanitaria presso tutti i servizi pubblici e/o convenzionati della Regione e che può essere utilizzato come documento per il riconoscimento del neonato presso la Direzione sanitaria dell’ospedale in cui è avvenuto il parto;
  • iniziare le pratiche burocratiche necessarie per completare il riconoscimento del bambino anche presso la propria ambasciata. Le donne prive di permesso di soggiorno hanno la possibilità di richiederlo per tutta la durata della gravidanza e per i 6 mesi successivi al parto. Per facilitare l’avvio delle pratiche burocratiche da fare presso la propria ambasciata è possibile rivolgersi all’operatore che segue la gravidanza perché si metta in contatto con i servizi sociali.

Per le situazioni del punto 8 e del punto 9, una volta completate le pratiche di regolarizzazione, è possibile fare il prericonoscimento, ossia riconoscere il bambino durante la gravidanza prima della nascita. Per il prericonoscimento è necessario rivolgersi al Comune dove la donna/coppia vive.


10. Nel caso di donna con visto turistico è necessario rivolgersi al centro ISI poiché alcuni tipi di visti non danno diritto all’assistenza sanitaria nei servizi pubblici/convenzionati della Regione.

 

L'iscrizione del bambino al Sistema Sanitario Nazionale

Per l’iscrizione al Servizio Sanitario è necessario avere il codice fiscale del bambino, che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Con questo documento è necessario recarsi agli uffici della ASL (Ufficio Scelta e Revoca) (per l'ASL VC clicca qui) ove, al momento dell’iscrizione del bambino al Servizio Sanitario, si sceglierà un pediatra tra quelli disponibili nella zona di residenza.
Dove non ci sono pediatri disponibili il neonato può essere iscritto al medico di medicina generale. Con tale atto il bambino può accedere a tutti i servizi previsti dal Sistema Sanitario Regionale per i cittadini minorenni.

 

 

Provvedimenti regionali a favore della famiglia

Oltre i diritti sanciti dal presente documento, la Regione Piemonte garantisce una serie di interventi di sostegno alla maternità e alla genitorialità (LR 1/04).

Interventi a sostegno delle famiglie

Sono previsti diversi interventi a sostegno delle famiglie: in particolare sono presenti su tutta la regione i Centri per le Famiglie, istituiti dai servizi sociali in collaborazione con i servizi sanitari.
Le attività prevalenti dei Centri per le Famiglie sono:

• sportello informativo sui servizi e gli interventi in favore delle famiglie
• sostegno alla coppia e mediazione familiare
• consulenza psicologico - educativa per il sostegno alla genitorialità
• attivazione di gruppi di auto- mutuo- aiuto (ad esempio, per genitori con figli neonati)
Inoltre, i servizi sociali presenti sul territorio regionale, nell’ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, attivano interventi di sostegno finalizzati a rimuovere condizioni di disagio individuale, famigliare e sociale.
Per ottenere informazioni sulle attività e gli interventi descritti, è possibile rivolgersi ai servizi sociali della propria zona o direttamente ai Centri per le Famiglie.

Interventi a sostegno delle donne in difficoltà

Per le donne in difficoltà sono previste forme di sostegno che possono essere attivate nel corso della gravidanza ed anche successivamente già dalla dimissione dall’ ospedale, dopo il parto.
Le principali forme di sostegno prevedono:

• visite domiciliari in collaborazione con il consultorio pediatrico
• sostegno educativo, anche presso il proprio domicilio
• sostegno economico
• inserimento agevolato in asilo nido o presso altri servizi socio-educativi per l’infanzia
• progetti per l’inserimento lavorativo della madre
• inserimento di madre e bambino in comunità mamma/bambino, in “gruppi appartamento” o in altre strutture adeguate alle esigenze specifiche.
Per le madri straniere tutto il percorso, quando necessario, prevede l’aiuto del mediatore culturale. Si segnala che le donne possono avvalersi del diritto di non riconoscere il proprio nato.


“La dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del bambino”.
La Regione Piemonte (LR n. 16 del 2006) prevede che le donne in gravidanza le quali hanno dei dubbi se riconoscere o meno il nascituro, e che intendono mantenere la segretezza del parto, possono rivolgersi ai Servizi sociali dei Comuni di Torino e Novara e dai Consorzi dei Servizi Sociali aventi sede a Cuneo ed Alessandria, per richiedere gli opportuni sostegni.
Gli interventi sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriore formalità, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza.

Donne extracomunitarie o straniere: gestanti e madri

Le donne straniere, anche se non in regola con il permesso di soggiorno, hanno diritto a tutti i controlli gratuiti previsti dal profilo assistenziale, alla gravidanza e parto (analisi e visite, colloqui con l’ostetrica, corsi di accompagnamento alla nascita) presso le strutture pubbliche.
È però necessario rivolgersi a un Centro ISI (si trovano presso le ASL) e farsi assegnare il codice STP (straniero temporaneamente presente).
I bambini hanno diritto a: visite pediatriche, analisi di laboratorio e altri accertamenti gratuiti fino all’età di 6 anni, pagando il ticket dopo i 6 anni.
Chi non è in regola può richiedere il permesso di soggiorno per motivi di salute, per il periodo della gravidanza e per i 6 mesi successivi alla nascita del figlio (anche se il coniuge non è convivente), presso la Questura, portando il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza.

Fornitura gratuita dei sostituti del latte materno

(DGR n. 13-8266 del 25/02/2008)
La Regione Piemonte, nella direttiva regionale per la promozione dell’allattamento al seno, ha definito le situazioni in cui è prevista la fornitura gratuita di sostituti del latte materno.
Il latte artificiale è fornito gratuitamente alle mamme soggette alle controindicazioni assolute all’allattamento al seno, continuative o temporanee, indicate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:

• Sieropositività al virus HIV e AIDS conclamato
• Sieropositività HTLV (virus responsabile di una rara forma di leucemia)
• Psicosi post partum
• Cancro mammario
• Alcolismo e tossicodipendenza
• Herpes bilaterale al capezzolo
• Epatiti in fase acuta
• Assunzione permanente di farmaci e sostanze controindicate (vedi tabella sotto)
• situazioni particolari (agenesia mammaria e mastectomia bilaterale, morte materna)
• malattie metaboliche del neonato: galattosemia

Farmaci:
• Amiodarone
• Antidepressivi di vecchia generazione, della classe degli inibitori delle monoaminossidasi
• Bromocriptina e cabergolina
• Ciprofloxacina
• Citotossici
• Droghe (eroina, cocaina e amfetamine, compresi gli anoressizzanti)
• Ergotamina
• Indometacina
• Litio
• Sostanze radioattive impiegate per l’esecuzione delle scintigrafie
• Sulfamidici, tetracicline,cloramfenicolo.

Le condizioni materne che controindicano l’allattamento al seno devono essere certificate:
• dal Pediatra del Punto Nascita (sieropositività, psicosi, farmaci, tossicodipendenza, alcolismo)
• dal Medico di Medicina Generale (per le condizioni verificatesi dopo la dimissione dal Punto Nascita)

E la certificazione dovrà essere presentata al medico di medicina protesica dell’ASL di appartenenza della donna che ne sancisce l’autorizzazione e relativa assunzione di spesa da parte dell’ASL.

 

 

Opportunità per la conciliazione vita-lavoro

Nelle prossime pagine il neo genitore potrà trovare le principali opportunità di cui può usufruire dopo la nascita di una/o bimba/o fino all’ottavo anno di età, affinché possa valutare con serenità le varie modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le disposizioni di legge in materia di congedi, previste dalla Legge 53/00 e dal Testo Unico 151/01, potranno rivelarsi utili, permettendo alla mamma e al papà di seguire la/il propria/o figlia/o durante il percorso di crescita.

Congedo di maternità

Mamma lavoratrice

Per la donna lavoratrice è previsto il congedo di maternità: ogni donna, secondo la normativa vigente, deve assentarsi dal lavoro per un periodo che va dai due mesi prima della nascita del figlio a tre mesi dopo oppure un mese prima della nascita e quattro dopo.
Se il bambino è nato prematuro, rispetto alla data prevista, la donna può scegliere di stare a casa anche per il periodo di giorni di cui non ha usufruito prima del parto.
Per poter usufruire del congedo di maternità è necessario presentare al datore di lavoro il certificato di nascita o una dichiarazione sostitutiva entro trenta giorni dalla nascita del bambino.
Così facendo ogni donna riceve l’80% dello stipendio (alcuni contratti di lavoro prevedono l’integrazione al 100%).
Tale periodo di assenza conta sia come anzianità di servizio che per il calcolo della 13a e delle ferie.
Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e a quella del bambino e nel caso in cui non possa essere adibita ad altre mansioni, l’ASL/Direzione territoriale del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l’interdizione dal lavoro anche per periodi precedenti al congedo di maternità.
Si parla in questo caso di maternità anticipata.

Mamma in mobilità

Per la donna in mobilità, il periodo di congedo non riduce il periodo di permanenza nelle liste e continua ad essere pagata l’indennità di mobilità per il periodo massimo previsto.
La donna non viene cancellata dalla lista se, durante il congedo, rifiuta un’offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.
Se invece la donna venisse licenziata per cessazione dell’attività dell’azienda o, alla scadenza non le venisse rinnovato il contratto a termine, riceverebbe ugualmente l’indennità di maternità.

Mamma disoccupata

Una mamma disoccupata ha diritto all’indennità di maternità se, all’inizio del periodo di congedo, aveva diritto all’indennità di disoccupazione.

Mamma libera professionista

Può utilizzare il congedo di maternità e richiedere al suo ente previdenziale l’indennità di maternità, il cui importo varia a seconda dell’attività (per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’ente di previdenza).

Mamma imprenditrice

Ogni mamma imprenditrice ha diritto al congedo di maternità previa domanda all’INPS (per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’ente di previdenza).

Mamma lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta) o parasubordinata

Alla mamma lavoratrice autonoma spetta l’indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma non ha l’obbligo di astenersi dal lavoro, come invece avviene per le lavoratrici dipendenti.

Per le donne lavoratrici che hanno un ruolo dirigente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, valgono gli stessi diritti delle altre lavoratrici e la stessa tutela previdenziale da parte dell’INPS.

Anche per le collaboratrici domestiche è previsto il diritto al congedo di maternità ma per ottenere l’indennità la lavoratrice deve avere almeno 6 mesi di contributi settimanali nell’anno precedente oppure un anno di contributi nel biennio precedente.

Le mamme con un contratto a progetto, co.co.co. presso le P.A., associate in partecipazione o titolari di reddito autonomo occasionale, di cariche societarie, iscritte alla gestione separata INPS, hanno diritto all’indennità di maternità a condizioni da verificare con l’Ente previdenziale.
A decorrere dal 7 novembre 2007, anche queste lavoratrici hanno l’obbligo di astenersi dall’attività per gli per le lavoratrici dipendenti. È inoltre prevista una proroga del rapporto di lavoro per stessi periodi previsti 180 giorni (per maggiori informazioni è necessario rivolgersi all’INPS).

Mamma adottiva o affidataria

Le mamme che hanno adottato un bambino in ambito nazionale e internazionale hanno diritto al congedo di maternità per 5 mesi a decorrere dall’effettivo ingresso del minore in famiglia.
In caso di adozione internazionale, è possibile fruire del congedo anche nel periodo di permanenza all’estero o, in alternativa, scegliere un congedo non retribuito.
In caso di affidamento del minore il congedo di maternità può essere fruito entro 5 mesi dall’affidamento e per un periodo complessivo pari a 3 mesi. Il congedo spetta a prescindere dall’età del minore.

Congedo di paternità

È prevista per il padre del neonato la possibilità di usufruire del congedo di paternità, a nascita avvenuta.

Papà lavoratore

Un papà lavoratore, nella condizione di unico genitore o nel caso in cui la mamma sia gravemente malata, ha diritto ad assentarti dal lavoro per un periodo che si chiama congedo di paternità e che dura per tutto il tempo che sarebbe spettato alla mamma (complessivamente cinque mesi).
Per poter usufruire del congedo di paternità è necessario presentare al datore di lavoro la certificazione che attesti la morte, l’abbandono, la grave infermità della mamma o l’affidamento esclusivo del bambino.
Così facendo ogni padre riceve l’80% dello stipendio (alcuni contratti di lavoro prevedono l’integrazione al 100%) e può contare il periodo di assenza come anzianità di servizio, anche ai fini della 13ª e delle ferie.
L’art. 4 della L. 92/2012 prevede, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, a favore del padre, un giorno di astensione obbligatoria dal lavoro entro i primi 5 mesi dalla nascita del bambino.
Sempre entro lo stesso periodo (5 mesi) è previsto il diritto all'astensione di altri 2 giorni (anche continuativi) previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
In questo caso sarà necessario comunicare al datore di lavoro, in forma scritta con almeno 15 giorni di preavviso, l'intenzione di astenersi dal lavoro.

Papà in mobilità

Per l'uomo in mobilità, il congedo non riduce il periodo di permanenza nelle liste e continua ad essere pagata l'indennità di mobilità per il periodo massimo previsto. L'uomo non viene cancellato dalla lista se, durante il congedo, rifiuta un'offerta di lavoro o di avviamento a corsi di formazione.

Papà lavoratore dirigente

Per il papà lavoratore dirigente alle dipendenze di un datore di lavoro privato, valgono gli stessi diritti degli altri lavoratori e la stessa tutela previdenziale da parte dell’INPS.

Papà adottivi o affidatari

In caso di adozione nazionale o internazionale il padre può usufruire del congedo di paternità, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinunci anche solo parzialmente o nei casi di decesso, grave infermità della madre o di abbandono o affidamento esclusivo.
La durata del congedo non potrà in nessun caso essere superiore a 5 mesi complessivi, a decorrere dall’effettivo ingresso del minore in famiglia e a prescindere dall’età del minore adottato.
In caso di adozione internazionale, il congedo può anche essere fruito durante il periodo di permanenza all’estero, quando la coppia si reca all’estero per incontrare il minore al fine di perfezionare le procedure adottive.
Nel caso di affidamento non preadottivo, si ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo complessivo pari a tre mesi, entro l’arco temporale di cinque mesi, decorrenti dalla data di affidamento del minore; entro i predetti cinque mesi, il congedo in esame può essere usufruito in modo continuativo o frazionato, a prescindere dall’età del minore all’atto dell’affidamento e in alternativa:

• alla madre lavoratrice che vi rinunci anche solo parzialmente,
• di decesso o di grave infermità della madre,
• abbandono o affidamento esclusivo.

Congedo parentale

Se la mamma o il papà hanno un lavoro dipendente, dopo l’astensione per maternità/paternità, possono richiedere l’astensione facoltativa dal lavoro, che si chiama congedo parentale. Mamma e papà possono usufruire del congedo anche contemporaneamente.
Il diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del bambino e per un periodo continuativo o frazionato per la durata massima di 6 mesi. Questo significa che si può prendere anche per un solo giorno.
Nel caso in cui la mamma o il papà siano soli (unico genitore) essi hanno entrambi diritto ad usufruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato per la durata massima di 10 mesi.
In ogni caso, se il padre chiede almeno tre mesi consecutivi di congedo parentale, la durata massima arriva a 11 mesi.
È importante ricordarsi di preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima della data in cui si vuole iniziare l’astensione dal lavoro.
Per quanto riguarda l’indennità, l’INPS verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di età del bimbo.
Successivamente non è prevista alcuna retribuzione a meno che il reddito del richiedente (madre o padre) sia inferiore a 2,5 volte  il trattamento minimo di pensione (per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’ente di previdenza).
Il periodo di congedo viene calcolato ai fini dell’anzianità di servizio.
Le lavoratrici autonome e alcune categorie di lavoratrici iscritte alla Gesione Separata dell’Inps, hanno diritto al congedo parentale per un periodo massimo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Durante il periodo di congedo parentale, le suddette lavoratrici devono dichiarare di astenersi effettivamente dall’attività lavorativa.
Sono esclusi/e dal diritto al congedo parentale i lavoratori e le lavoratrici addette ai servizi domestici, i lavoratori e le lavoratrici a domicilio.
Le mamme e i papà adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale, qualunque sia l’età del bambino, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia, ma potranno ricevere la relativa indennità solo per i periodi di congedo fruiti nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Se i/le bimbi/e sono due o più è possibile usufruire dei mesi di congedo previsti per ciascuno.
Il periodo di congedo parentale è valido ai soli fini dell’anzianità di servizio ma non per le ferie e le mensilità aggiuntive.

Riposi giornalieri

Durante il primo anno di vita del bambino sia la mamma che il papà hanno la possibilità di avvalersi di riposi giornalieri.

La mamma

Se ha un orario superiore a 6 ore può disporre di due riposi anche cumulabili nella giornata. Un’ora per ogni riposo.
Se ha un orario inferiore alle 6 ore può disporre di un solo riposo.
Nel caso in cui la mamma mandi il figlio in un asilo nido o in una struttura idonea istituita dall’azienda nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, il periodo di riposo ha la durata di 1/2 ora.
Nel caso del parto plurimo i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal papà.
Nel caso di adozione o di affidamento valgono le medesime regole entro il primo anno dall’ingresso del bimbo in famiglia. Se vengono adottati o affidati due o più bimbi i riposi raddoppiano.
E’ bene sapere che sia dal punto di vista retributivo che dal punto di vista previdenziale, i riposi costituiscono normale orario di lavoro.
L’articolazione dei riposi giornalieri deve essere concordata con il datore di lavoro: in mancanza di accordo, sarà determinata dalla Direzione Territoriale del Lavoro, tenuto conto delle esigenze del neonato e dell’attività lavorativa.

Il papà

Può avvalersi di riposi giornalieri nei casi in cui:

• abbia l’affidamento esclusivo del figlio o dei figli;
• la mamma lavoratrice dipendente non li utilizzi e abbia concluso il periodo di congedo obbligatorio;
• la mamma non sia lavoratrice dipendente;
• la mamma sia lavoratrice autonoma o libera professionista;
• la mamma sia deceduta o affetta da grave malattia.

 

Solo in questi casi, il papà può disporre:

• di due riposi anche cumulabili nella giornata, se ha un orario superiore a 6 ore (un’ora per ogni riposo)
• di un solo riposo, se ha un orario inferiore alle 6 ore
• di un periodo di riposo della durata di 1/2 ora, nel caso in cui fruisca di asilo nido o di struttura idonea, istituita dall’azienda nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze.

Congedi e permessi per la malattia dei figli

Ogni genitore ha diritto ai congedi se i propri figli si ammalano.
Mamma e papà possono usufruirne, alternativamente, fino all’8° anno di età del figlio.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto; ad esempio, nel caso in cui quest’ultimo/a sia libero/a professionista o lavoratore/trice autonomo/a.
Fino ai 3 anni la mamma o il papà possono assentarsi dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di tempo e fino alla  completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio.
Nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età è elevato a sei anni.
Dai 3 agli 8 anni la mamma o il papà possono assentarsi dal lavoro per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno per ogni figlio (anche per le adozioni e gli affidamenti).
Nel caso in cui, alla data dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.
È necessario presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.
A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore/trice.
Nel caso in cui il proprio figlio venga ricoverato in ospedale durante il periodo di ferie di un genitore, è possibile chiedere la sospensione delle ferie per l’intera durata del ricovero.
Dal punto di vista retributivo non è prevista nessuna indennità. I congedi sono utili invece per il calcolo dell’anzianità, ma non delle ferie e delle mensilità aggiuntive.
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, i periodi di congedo entro i 3 anni di età del bambino prevedono la contribuzione figurativa, mentre tra i 3 e gli 8 anni la contribuzione figurativa è ridotta.

Figlio con grave disabilità

Nel caso in cui un figlio sia affetto da grave disabilità, secondo i criteri stabiliti dalla legge 104/92, i permessi e i riposi per la mamma e per il papà, previsti dalla medesima legge, possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia.
Fino ai 3 anni di età del bambino sono previsti:

• l’estensione del congedo parentale ad un max di 3 anni, a meno che il bambino non sia ricoverato in istituti specializzati a tempo pieno
• il diritto a 2 ore di riposo giornaliero
• 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi.

 

Dai 3 ai 18 anni di età del bambino sono previsti:

• 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi
• il prolungamento del congedo parentale

 

Oltre i 18 anni di età del figlio sono previsti:

• 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi; nel caso di maggiore età, il figlio deve convivere con il genitore richiedente o, nel caso non conviva, dovrà essere assistito dal genitore in modo continuativo ed esclusivo.

Dal punto di vista retributivo, nel caso di prolungamento del periodo di congedo parentale, l’indennità corrisponde al 30% della retribuzione.
Per quanto riguarda, invece, i riposi giornalieri e i permessi mensili la retribuzione è completa.
Sul piano previdenziale la contribuzione è figurativa in entrambe le situazioni.
Esiste, inoltre, la possibilità di usufruire di in congedo straordinario retribuito per due anni, anche frazionato a giorni interi, una sola volta nell’arco della vita lavorativa.

I diritti per i genitori che lavorano

Mantenimento del tuo posto di lavoro: mansioni, sede e ruolo

Al rientro dal congedo per maternità/paternità, il genitore ha diritto a conservare il suo posto di lavoro, nella stessa sede o in altra sede dello stesso Comune e ha diritto di restarvi fino al compimento di un anno di età del figlio.
Il padre o la madre dovrà essere adibito alle stesse mansioni che svolgeva prima del congedo oppure ad altre mansioni che il contratto collettivo consideri equivalenti.
Gli stessi diritti competono ad entrambi i genitori al rientro dopo un congedo parentale, un permesso o un riposo.

Divieto di licenziamento entro l’anno di età del figlio

I padri che usufruiscono del congedo di paternità (se sono l’unico genitore oppure la mamma è gravemente ammalata) non possono essere licenziati fino al compimento di 1 anno del figlio per il quale hanno chiesto il congedo.
Le mamme non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza (anche se il datore di lavoro ancora non ne era stato informato) fino al compimento di un anno di età del bimbo.
Per le madri e i padri adottivi o affidatari vale lo stesso divieto fino ad un anno dall’ingresso del bambino in famiglia.
Il licenziamento può essere invece comunicato nel caso in cui:

• ci sia una colpa grave del genitore che costituisca giusta causa;
• l’azienda cessi l’attività;
• sia terminata la prestazione che motivava l’assunzione;
• sia scaduto il contratto a termine;
• non sia stato superato il periodo di prova. Su quest’ultima ipotesi bisogna però verificare che non ci sia stata una discriminazione proprio perché la donna è rimasta incinta o perché l’uomo abbia usufruito del congedo di paternità.

Non si può essere sospesi dal lavoro a meno che venga interrotta per un certo periodo l’attività dell’azienda o del reparto e non si può neanche essere messi in mobilità in periodo di congedo.
Non è consentito il licenziamento a seguito della richiesta di congedo parentale o perché ci si assenta per una malattia del figlio.

Collaboratrici domestiche

Se la donna è una collaboratrice domestica e la sua gravidanza è iniziata all’interno del periodo di lavoro non può venire licenziata fino al terzo mese dopo il parto.

Dimissioni

Nel caso di presentazione di dimissioni entro il compimento di tre anni di età del bimbo, dovranno essere convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro (per il papà solo nel caso abbia usufruito del congedo di paternità).
Se le dimissioni avvengono entro l’anno di età del figlio, si ha il diritto a richiedere le stesse indennità previste in caso di licenziamento e non devono essere comunicate con il preavviso previsto dal contratto.

Divieto di lavoro notturno

Fino al compimento di un anno di età del bambino, la madre non può lavorare dalle ore 24 alle ore 6, mentre non è obbligata a prestare il lavoro notturno fino a che il figlio non abbia compiuto i tre anni di età.
Se la mamma è genitore unico affidatario del bimbo che vive con lei, non è obbligata a prestare il lavoro notturno fino all’età di dodici anni del figlio.
Se ha a carico un figlio o un’altra persona disabile non è mai obbligata a prestare il lavoro notturno.
Il padre non è obbligato a prestare il lavoro notturno fino a che il figlio non abbia compiuto i tre anni di età se lo presta già la madre.
Se il papà è genitore unico affidatario del figlio che vive con lui non è obbligato a prestare il lavoro notturno fino all’età di dodici anni del figlio e, come per la mamma, se ha a carico un figlio o un’altra persona disabile non è mai obbligato a prestare il lavoro notturno.

Possibilità di richiedere un anticipo della liquidazione

Per sostenere le spese del periodo di congedo parentale in cui si ha un’indennità ridotta, sia il papà che la mamma hanno diritto a richiedere al loro datore di lavoro un anticipo della liquidazione, così come per le spese mediche o per l’acquisto della casa.

Alcune altre informazioni…

È importante ricordare inoltre, che è possibile richiedere il part-time ai sensi della L.53/2000 come misura volta a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Non esiste un obbligo di legge che imponga all’azienda di concedere il part-time, ma qualora non venisse concesso, il papà e la mamma possono rivolgersi alle Consigliere di parità, in modo tale da poter tentare una mediazione con l’impresa nella quale lavorano.
Se la mamma non lavora o ha un reddito basso, può chiedere l’Assegno maternità rivolgendosi agli uffici del Comune per l’assegno comunale o all’INPS per quello statale (entrambi in presenza di determinati presupposti).
La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del della figlio adottato o in affidamento.
In totale assenza della mamma naturale, adottante o affidataria, se il papà non lavora o ha un reddito basso, può chiedere l’Assegno di maternità rivolgendosi agli uffici del Comune per l’assegno comunale o all’INPS per quello statale (entrambi in presenza di determinati presupposti). Anche per il papà, la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio adottato o in affidamento.
Se la madre o il padre sono cittadini extracomunitari, per ottenere l’assegno devono essere in possesso del permesso di soggiorno.
Se la donna aspetta un bambino e non ha il permesso di soggiorno, ha comunque diritto alle cure mediche ed ospedaliere urgenti durante il periodo di gravidanza e al momento del parto presso gli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale.
Per questo la futura mamma può rivolgersi all’ASL, ai Servizi Sociali del Comune o ancora al Consultorio Familiare e può ottenere un “permesso di soggiorno per cure mediche” fino al sesto mese di vita del bambino (anche per il marito se è convivente).

Alcune altre informazioni…

Nel caso in cui il padre sia un lavoratore dipendente del settore privato, può chiedere un contributo aggiuntivo, erogato dalla Regione Piemonte su iniziativa dell’Assessorato alle Pari Opportunità, qualora scegliesse di fruire del congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, in alternativa alla madre, che nel frattempo rientra al lavoro. La mamma deve essere lavoratrice dipendente.
Il contributo, di 400 euro mensili che si aggiungono all'indennità prevista dall'Inps, può essere erogato anche in caso di adozione o affido. Per maggiori informazioni: numero verde 800-333-444. Il bando è aperto fino al 31.03.2013, salvo proroghe.

Fondo di credito per i/le nuovi/e nati/e

Si tratta di una forma di sostegno alla genitorialità che proseguirà fino all'anno 2014; consente ai neo genitori richiedere un prestito a tasso agevolato, di un massimo di 5000 euro, presso le banche che hanno aderito all'iniziativa governativa.
Viene concessa a tutti coloro che si vengano a trovare nella situazione prevista dalla norma, indipendentemente dal reddito e dalle motivazioni sottese alla richiesta.
La domanda di prestito può essere presentata alle banche entro il 30 giugno dell'anno successivo (sino a giugno 2015) a quello di nascita o di adozione del figlio per cui si richiede il prestito.

Consigliera di Parità

E’ opportuno sapere che in caso di difficoltà nel lavoro, in relazione alla maternità ed alla paternità, alla mancata concessione di flessibilità d’orario o di congedi ed in generale a tutte le problematiche connesse ad una discriminazione, ci si può rivolgere alla Consigliera di Parità.

Chi è la Consigliera di Parità

• È una figura istituzionale nominata dal Ministero del Lavoro che tutela la posizione lavorativa delle donne, incidendo sulle situazioni che sono di ostacolo alla realizzazione della piena parità uomo- donna sul lavoro.
• La Consigliera di Parità svolge un ruolo fondamentale per la promozione dell’occupazione femminile, attraverso la prevenzione e la lotta contro le discriminazioni nell’accesso al lavoro e nei luoghi di lavoro.
Svolge quindi un ruolo di tutela da un lato e di promozione attiva dall’altro.
• È presente a livello:
      • nazionale presso il Ministero del Lavoro
      • regionale presso ciascuna Regione
      • provinciale presso ciascuna Provincia

Quando rivolgersi alla Consigliera di Parità

• al momento dell’assunzione sono stati messi in atto meccanismi che, a parità di condizioni, hanno privilegiato l’ingresso della persona di un altro sesso al posto tuo;
• sei stata/o vittima di molestie anche a sfondo sessuale;
• hai riscontrato ostacoli nella conciliazione degli impegni lavoro/famiglia (orari che cambiano in modo repentino, ad esempio);
• ti è stato “consigliato” un test di gravidanza in fase/al momento dell’assunzione;
• al momento del ritorno dal congedo per maternità/paternità ti hanno trasferita/o, cambiato mansioni oppure sei stata/o licenziata/o;
• all’annuncio della tua gravidanza o al rientro ti è stato cambiato contratto;
• non ti sono stati concessi i congedi per malattia dei figli;
• non ti è stato concesso il part time che avevi chiesto causa carichi familiari;
• è stata fatta qualche pressione o azione per impedire la tua progressione di carriera o per chiederti le dimissioni.

A chi rivolgersi

• Le Consigliere di Parità Regionali del Piemonte
c/o Regione Piemonte - Via Belfiore, 23 - Torino
Tel. +39 011 4325031 - Fax +39 011 4323151
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Sito internet: www.regione.piemonte.it/pariopportunita/cms/

 

• Alle Consigliere di Parità Provinciali

c/o Provincia di Alessandria - Via dei Guasco, 47
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tel. 0131/303148 - fax 0131/303721

c/o Provincia di Asti - P.zza Alfieri, 33
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tel. 0141/433592 - fax 0141/433342

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tel. 015/8480838 - fax 015/8480740

c/o Provincia di Cuneo - Via XX Settembre, 48
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tel. 0171/445945 - fax 0171/445911

c/o Provincia di Novara - Via Greppi, 7
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tel. 0321/378802 - fax 0321/378802

c/o Provincia di Torino - Via Maria Vittoria, 12
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tel. 011/8612771 - fax 011/8612889

c/o Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via dell’Industria, 25
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tel. 0323/495011 - fax 0323/4950237

c/o Provincia di Vercelli - Via San Cristoforo, 3
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tel. 0161/590315 - fax 0161/590315

• Alle Organizzazioni sindacali presenti direttamente nell’azienda o sul territorio provinciale

 

 

Recapiti delle AZIENDE SANITARIE REGIONALI

ASL

• ASL TO1

Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Torino: Ospedale Martini - Via Tofane, 71 | tel. 011 70952409 | Orari: da lunedì a venerdì 8,30-13,00/14,00-15,00
  2. Torino: Via San San Secondo, 29 tel. 011 5662266 | Orari: da lunedì a venerdì 8,30-12,00/13,00-15,30

 

• ASL TO2

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Torino Ovest: Palazzo degli Aquiloni - corso Svizzera, 165 | tel. 011 4395815 (Sede Centrale ) | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-13,00/14,00-16,00
  2. Torino Est:Ospedale S.Giovanni Bosco, P.zza del Donatore di Sangue, 3 tel. 011 2402415 |Orari: da lunedì a venerdì 9-13,00/14,00-16,00

 

• ASL TO3

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Collegno: Palazzo degli Aquiloni - corso Svizzera, 165 | tel. 011 4017271 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30
  2. Pinerolo: Via Martiri XXX Aprile, 30 | tel. 0121 233318 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30

 

• ASL TO4

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Chivasso (Antenna): Corso Galileo Ferraris, 3 | tel. 011 9176504 | Orari: da lunedì a venerdì 9,30-12,00/14,00-15,30
  2. Ciriè (Sede Centrale): Via Battitore, 7/9 | tel. 011 9217449 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-13,00/14,00-15,00
  3. Ivrea (Antenna): Via Aldisio, 2 | tel. 0125 414758 | Orari: da lunedì a venerdì 14,00-16,00

 

• ASL TO5

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Carmagnola: Padiglione Boasso - Via Ospedale, 13 | tel. 011 9719331 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-13,00/14,00-15,30
  2. Chieri: Corso Vittorio Emanuele, 40 | tel. 011 94293903 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-13,00 mercoledì 9,00-13,00/14,30-16.00
  3. Moncalieri: Distretto - Via Vittime di Bologna, 20 | tel. 011 6824341 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-13,00/14,00-15,30
  4. Nichelino: Distretto - Via Debouchè, 8 | tel. 011 6802071 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-13,00/14,00-16,00
  5. Componendo il numero 848 870960 (numero ripartito) è possibile avere dalla voce di un operatore le informazioni
    sui servizi erogati dall’Azienda | Orari: da lunedì a giovedì 9,00-12,30/14,00-16,00 venerdì 9,00–12,30

 

• ASL AL

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Alessandria: Via Venezia, 6 | Numero verde: 800 200330  tel. 0131 306711 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30. Pomeriggio su contatto telefonico
  2. Acqui Terme: Ospedale Civile - Via Fatebenefratelli, 1 | Numero verde: 800 234960 tel. 0144 777238 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30 Pomeriggio su contatto telefonico
  3. Casale Monferrato: Ospedale Santo Spirito - Viale Giolitti, 2 | tel. 0142 434372 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30 Pomeriggio su contatto telefonico
  4. Novi Ligure: Ospedale San Giacomo - Via Edilio Raggio, 12 | Numero verde: 800 234960 tel. 011 6802071 | Orari: da lunedì a venerdì
    9,00-12,30 Pomeriggio su contatto telefonico
  5. Ovada:Ospedale - VIlla Gabrieli - via Ruffini, 22 | Numero verde: 800 234960 tel. 0143 826313 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30 Pomeriggio su contatto telefonico
  6. Tortona: Ospedale SS.Antonio e Margherita - Via XX Settembre | tel. 0131 865493  0131 865650 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30 Pomeriggio su contatto telefonico
  7. TortonaOspedale di Valenza – Viale Santuario 74 | tel. 0131 959373 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30 Pomeriggio su contatto telefonico

 

• ASL AT

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Asti: Ospedale Cardinal Massaia - Corso Dante, 202 |tel. 0141 486553 • 0141 486552 | Orari: da lunedì a venerdì 8,30-13,00/13,30-15,30

 

• ASL BI

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Biella: Via Marconi, 23 |tel. 015 3503968 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30/14,30-15,30

 

• ASL CN1

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Cuneo: Via Carlo Boggio, 12 | tel. 0171 450221 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30
  2. Savigliano: Via Ospedali, 14 | tel. 0172 719570 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30
  3. Mondovì: Via San Rocchetto, 90 | tel. 0174 677011 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30
  4. Ceva: Regione San Bernardino, 4 | tel. 0174 723754 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,30

 

• ASL CN2

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Alba: Via Pierino Belli, 26 | tel. 0173 316498 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 14,00-16,00
  2. Bra: Via Vittorio Emanuele, 3 | tel. 0172 420211 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 14,00-16,00

 

• ASL NO

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Novara: Via dei Mille, 2 | tel. 0321 374530 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-13,00

 

• ASL VC

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Vercelli: Ospedale S. Andrea - Corso Abbiate, 21 | tel. 0161 593282 • 0161 593067 | Orari: da lunedì a venerdì 8,30-12,30
  2. Borgosesia: Via Ilorini Mo, 20 | tel. 0163 426410 | Orari: da lunedì a venerdì 8,30-12,30

 

• ASL VCO

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Omegna: Palazzo Beltrami - Via Mazzini, 117 | Numero Verde: 800 307114 | Orari: da lunedì a venerdì 8,30-12,30

 

 

ASO e AOU

• SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Alessandria: Via Venezia, 16 | tel. 0131 206648 • 0131 206774 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 14,00-16,00

• S. Croce e Carle

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Cuneo: Via Michele Coppino, 26 | tel. 0171 641048 | Orari: da lunedì a venerdì 8,00-12,30 13,30-16,00

Maggiore della Carità

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Novara: Corso Mazzini, 18 | tel. 0321 3733900 | Orari: da lunedì a venerdì 9,30-13,00 mercoledì 9,00-17,00

• San Luigi

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Orbassano: Regione Gonzole, 10 | Numero Verde: 800 307114  tel. 011 9026679 | Orari: da lunedì a venerdì 9,00-12,00 13,00-15,30

• CTO Maria Adelaide

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Torino: Via Zuretti, 29 | tel. 011 6933522 | Orari: da lunedì a venerdì 8,30-12,30

• O.I.R.M. Sant’Anna

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Torino: Corso Spezia, 60 | tel. 011 313455 | Orari: lunedì, martedì mercoledì e giovedì 8,30-12,30/13,30-15,30 venerdì 8,30-12,30

• Ordine Mauriziano Ospedale Umberto I

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Torino: Largo Turati, 62 | tel. 011 5085128 | Orari: da lunedì a venerdì 8,30-13,00 13,30-15,30

• San Giovanni Battista Molinette

   Ufficio Relazioni con il pubblico

  1. Torino: Corso Bramante, 88 | tel. 011 6335444 | Orari: da lunedì a venerdì 8,00-12,00 13,00-15,30